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Fenomeno Start up

La prima volta che si sente parlare di start up nel nostro ordinamento risale al 2012, quando l’allora ex governo Monti, con il decreto legge denominato Crescita 2.0, introdusse un quadro di riferimento in materia di impresa innovativa, la start up innovativa.

Definizione di start up innovativa

Esistono diverse possibili definizioni di start up. Il termine “Start up” non va sicuramente confuso con la fase di start up di un’impresa (vedi grafico), che rappresenta una condizione transitoria in cui l’imprenditore comincia a delineare i processi organizzativi e gli investimenti. Fonte: P. Mottura 1996

L’accezione riconosciuta universalmente per la definizione della Start up, ripresa anche da Steve Blank (un imprenditore seriale della Silicon Valley, nonché infaticabile divulgatore di riflessioni e consigli per chi fa startup attraverso il suo omonimo blog), è quella di “una nuova impresa che presenta una forte dose di innovazione e che è configurata per crescere in modo rapido secondo un business model scalabile e ripetibile”.
Con l’aggettivo “scalabile” si intende un business che può aumentare le sue dimensioni – e quindi i suoi clienti e il suo volume d’affari – in modo anche esponenziale senza un impiego di risorse proporzionali.
Per business model “replicabile” si intende un modello che può essere ripetuto in diversi luoghi e in diversi periodi senza essere rivoluzionato e solo apportando piccole modifiche.
Già dalla definizione si comprende che non si tratta di un’impresa qualunque, bensì deve trattarsi di un’impresa a cui devono corrispondere determinate caratteristiche.

Le principali caratteristiche

Oltre alla caratteristica chiave, facilmente deducibile dalla descrizione, ossia che le start up hanno, quale oggetto sociale esclusivo: lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico; esse possiedono altre caratteristiche, altrettanto importanti:

  • la maggioranza delle azioni/quote della start up sono detenute da persone fisiche;
  • le start up devono essere costituite o svolgere attività d’impresa da non più di 48 mesi;
  • devono avere sede principale degli affari e interessi in Italia;
  • a partire dal secondo anno di attività, devono avere come totale del valore della produzione annua, risultante dall’ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio, non superiore a € 5 milioni;
  • non distribuiscono e che non hanno distribuito utili;
  • non sono state costituite per fusione/scissione o a seguito di cessione d’azienda /ramo d’azienda. (fonte: fisco e tasse)

Requisiti fondamentali

Per rientrare nella disciplina della start-up innovativa ex D.L. n. 179/2012, la società deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. Le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della start up innovativa
  2. Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo di personale in possesso, o in corso di svolgimento di un dottorato di ricerca, oppure in possesso di una laurea magistrale ai sensi dell’art. 3 del DM n. 240/2004;
  3. È titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale (brevetto).

Vantaggi principali che offre una start up

La normativa italiana prevede una serie di vantaggi che possono essere riassunti in: esenzioni, agevolazioni, e strumenti speciali.

  1. Esenzioni: la start up, a differenza delle altre aziende, sarà esonerata dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per qualsiasi impresa da effettuare presso il RDI (Registro delle Imprese), nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio.
  2. Agevolazioni: la start up potrà essere costituita senza l’intervento del notaio, potrà assumere personale della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi senza vincoli quantitativi previste per le altre società.
    Un importante accenno va fatto per chi investe nelle start up. Dal 1° gennaio 2017 le somme investite nel capitale sociale delle start up innovative potranno essere detratte dall’IRPEF (se l’investitore è una persona fisica o una società di persone) o dedotte dal reddito d’impresa ai fini IRES (se è un soggetto Ires) nella misura del 30%, pertanto non sono più applicabili le percentuali, previste dal 2013 al 2016, del 19% per la detrazione IRPEF e del 20% per la deduzione dall’imponibile IRES. (fonte: sole24ore).
  3. Strumenti speciali: con l’introduzione del Crowdfunding è stata data la possibilità alle start up di raccogliere capitali di rischio tramite portali online (vedi Starteed, Eppela ecc.). Altrettanto è stato fatto con l’istituzione del Fondo Centrale di Garanzia per le start up innovative. Si tratta di un fondo governativo, semplificato e gratuito, che facilità l’accesso al credito per start up attraverso la concessione di una garanzia su prestiti bancari.

Il fenomeno delle imprese start up innovative in Italia è in continua crescita. Come riporta il sondaggio del portale Registro delle Imprese, a fine settembre 2016 il numero di startup innovative si attestava pari a 6.363, in aumento di 420 unità rispetto alla fine di giugno (+7,07%) dello stesso anno.
Per chi ha intenzione di mettersi in gioco e di avviare un’attività imprenditoriale non può non considerare la possibilità di sfruttare le innumerevoli opportunità che offre il mondo delle start up. Se avete un’idea innovativa, quella potrebbe essere la vostra start up.

Nel prossimo articolo vi parlerò come presentare un’idea innovativa ai potenziali investitori.

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Vitaliy Laba